Comune sospesa l'efficacia della contrattazione integrativa
Inviato: 22/05/2013, 19:38
Reggio, Comune: accolta istanza sospensione erogazione Peo
Martedì 21 Maggio 2013 19:36
http://www.strill.it/index.php?option=c ... &Itemid=86
di Claudio Labate - “Visto l’art. 669 octies cpc, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto autorizza l’immediata sospensione dell’efficacia della contrattazione integrative censurata ed
oggetto di domanda, e la conseguente sospensione degli effetti di questa, ivi comprese le erogazioni di PEO e dei benefici economici alla stessa direttamente riconducibili”.
Queste le conclusioni con cui il Giudice del lavoro, Patrizia Morabito, ha accolto la tesi avanzata dal Comune di Reggio Calabria con ricorso di merito e contestuale domanda cautelare ex artt 414 e 700 cpc che si fonda sulla relazione conclusiva della verifica ispettiva effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo tra il giugno e il luglio 2011, con preciso tema d’indagine la verifica delle spese per il personale dipendente, aveva rilevato una serie di gravi anomalie – specificatamente indicate al cap. IV – rispetto alla gestione delle spese per il personale non dirigenziale: In particolare, l’illegittima applicazione dell’istituto della Progressione economica orizzontale (Peo), con danno per l’erario, ingente e progressivo, posto che gli incrementi economici derivanti dalla progressione avevano effetti duraturi sulla retribuzione mensile, in quanto l’attribuzione della progressione determinava un aumento stabile sulla retribuzione del dipendente.
Le contestazioni del Comune si riferiscono agli accordi stipulati tra il 2000 ed il 2010 aveva più volte attivato la P.E.O, incorrendo in plurime violazioni, e precisamente:
1) progressione del 2000, con riferimento al 1999: i beneficiari erano stati 1342 dipendenti su un totale di 1358, (pari al 98,82% del totale); erano state attribuite retroattivamente, addirittura dal gennaio 1999; per dipendenti già cessati dal servizio in data antecedente il 31.3.1999, data di approvazione del CCNL che le aveva previste; era stata attribuita ad 8 messi, il cui rapporto di lavoro era stato riconosciuto a seguito di sentenza o transazione; che era stata attribuita a 10 dipendenti che non avevano maturato solo un anno di servizio, in quanto trasferiti ad altro ente per mobilità volontaria.
2) Progressione attivata per l’anno 2000, di cui hanno beneficiato il 100% dei dipendenti;
3) Progressione attivata in base all’accordo integrative del 11/7/2003: ne hanno beneficiate 1334 su 1339 dipendenti, restandone esclusi solo 5 di cui alcuni assenti per più di 180 giorni ed altri due sanzionati disciplinarmente;
4) Progressione attivata per l’anno 2005, di cui hanno beneficiate 1202 dipendenti con eclusione solo di due dipendenti;
5) Progressione attivata per l’anno 2007: in questo caso l’illegittimità derivava non già dalla percentuale dei beneficiary (52,73% del totale dei potenziali partecipanti) ma dalla retroattività della previsione contrattuale, non consentita;
6) Progressione attivata con riferimento alle previsioni del contratto decentrato relative alle risorse del fondo per il 2008, sottoscritto il 9/8/2010, ma con decorrenza 2008. In questo caso, all’illegittima retroattività della progression per due anni rispetto alla data della stipula, si aggiunge l’elevata percentuale dei beneficiari (il 97,82% del totale), per l’assenza di criteri selettivi e meritocratici, e l’esistenza di criteri che finivano per attribuire determinante incidenza all’anzianità nel ruolo.
“Dai calcoli effettuati dagli ispettori – si legge nel dispositivo - la somma di 11.531.998,03 euro è da ritenersi illegittimamente distribuita al personale in ragione delle plurime illegittimità dichiarate, segnalando come gli effetti economici delle PEO continuavano a maturare mese per mese, sui trattamenti dei dipendenti , incrementando il danno economico per il Comune già in stato di decozione e sostanzialmente di dissesto finanziario.
Quindi il Comune rappresentava che appena ricevuta la relazione ministeriale, aveva avviato trattative con le rappresentanze sindacali al fine di riportare alla legalità l’attività contrattuale decentrata, tuttavia senza alcun risultato , e per questo era stata adottata la deliberazione n 35 del 29.11.2012 , con la quale la Commissione straordinaria aveva formulato specifico atto d’indirizzo al competente dirigente per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, che avrebbero potuto comportare anche recuperi di trattamenti pensionistici a loro volta indebitamente erogati, al precipuo fine del ripristino della legalità”. Da qui l’intervento dell’Aran che aveva chiesto l’intervento del Giudice del Lavoro.
e quindi 11 milioni il comune li recupera?
Martedì 21 Maggio 2013 19:36
http://www.strill.it/index.php?option=c ... &Itemid=86
di Claudio Labate - “Visto l’art. 669 octies cpc, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto autorizza l’immediata sospensione dell’efficacia della contrattazione integrative censurata ed
oggetto di domanda, e la conseguente sospensione degli effetti di questa, ivi comprese le erogazioni di PEO e dei benefici economici alla stessa direttamente riconducibili”.
Queste le conclusioni con cui il Giudice del lavoro, Patrizia Morabito, ha accolto la tesi avanzata dal Comune di Reggio Calabria con ricorso di merito e contestuale domanda cautelare ex artt 414 e 700 cpc che si fonda sulla relazione conclusiva della verifica ispettiva effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel periodo tra il giugno e il luglio 2011, con preciso tema d’indagine la verifica delle spese per il personale dipendente, aveva rilevato una serie di gravi anomalie – specificatamente indicate al cap. IV – rispetto alla gestione delle spese per il personale non dirigenziale: In particolare, l’illegittima applicazione dell’istituto della Progressione economica orizzontale (Peo), con danno per l’erario, ingente e progressivo, posto che gli incrementi economici derivanti dalla progressione avevano effetti duraturi sulla retribuzione mensile, in quanto l’attribuzione della progressione determinava un aumento stabile sulla retribuzione del dipendente.
Le contestazioni del Comune si riferiscono agli accordi stipulati tra il 2000 ed il 2010 aveva più volte attivato la P.E.O, incorrendo in plurime violazioni, e precisamente:
1) progressione del 2000, con riferimento al 1999: i beneficiari erano stati 1342 dipendenti su un totale di 1358, (pari al 98,82% del totale); erano state attribuite retroattivamente, addirittura dal gennaio 1999; per dipendenti già cessati dal servizio in data antecedente il 31.3.1999, data di approvazione del CCNL che le aveva previste; era stata attribuita ad 8 messi, il cui rapporto di lavoro era stato riconosciuto a seguito di sentenza o transazione; che era stata attribuita a 10 dipendenti che non avevano maturato solo un anno di servizio, in quanto trasferiti ad altro ente per mobilità volontaria.
2) Progressione attivata per l’anno 2000, di cui hanno beneficiato il 100% dei dipendenti;
3) Progressione attivata in base all’accordo integrative del 11/7/2003: ne hanno beneficiate 1334 su 1339 dipendenti, restandone esclusi solo 5 di cui alcuni assenti per più di 180 giorni ed altri due sanzionati disciplinarmente;
4) Progressione attivata per l’anno 2005, di cui hanno beneficiate 1202 dipendenti con eclusione solo di due dipendenti;
5) Progressione attivata per l’anno 2007: in questo caso l’illegittimità derivava non già dalla percentuale dei beneficiary (52,73% del totale dei potenziali partecipanti) ma dalla retroattività della previsione contrattuale, non consentita;
6) Progressione attivata con riferimento alle previsioni del contratto decentrato relative alle risorse del fondo per il 2008, sottoscritto il 9/8/2010, ma con decorrenza 2008. In questo caso, all’illegittima retroattività della progression per due anni rispetto alla data della stipula, si aggiunge l’elevata percentuale dei beneficiari (il 97,82% del totale), per l’assenza di criteri selettivi e meritocratici, e l’esistenza di criteri che finivano per attribuire determinante incidenza all’anzianità nel ruolo.
“Dai calcoli effettuati dagli ispettori – si legge nel dispositivo - la somma di 11.531.998,03 euro è da ritenersi illegittimamente distribuita al personale in ragione delle plurime illegittimità dichiarate, segnalando come gli effetti economici delle PEO continuavano a maturare mese per mese, sui trattamenti dei dipendenti , incrementando il danno economico per il Comune già in stato di decozione e sostanzialmente di dissesto finanziario.
Quindi il Comune rappresentava che appena ricevuta la relazione ministeriale, aveva avviato trattative con le rappresentanze sindacali al fine di riportare alla legalità l’attività contrattuale decentrata, tuttavia senza alcun risultato , e per questo era stata adottata la deliberazione n 35 del 29.11.2012 , con la quale la Commissione straordinaria aveva formulato specifico atto d’indirizzo al competente dirigente per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, che avrebbero potuto comportare anche recuperi di trattamenti pensionistici a loro volta indebitamente erogati, al precipuo fine del ripristino della legalità”. Da qui l’intervento dell’Aran che aveva chiesto l’intervento del Giudice del Lavoro.
e quindi 11 milioni il comune li recupera?