TARES

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ERIK LARSSON ©
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Amici ad aprile debutta la nuova Tares.

Per offrire un servizio gratuito, copio e incollo dalla mia banca dati, quello che pagheremo.

A voi tutti e che Dio assista il buon Monti.


INFORMATIVA N. 012


Trento, 15.01.2013



Oggetto:IL DEBUTTO DAL 2013 DELLA TARES: LA NUOVA TARIFFA SUI RIFIUTI

Riferimenti:

● Art. 14, DL n. 201/2011
● Art. 1, comma 387, Legge n. 228/2012

In sintesi:

Il Decreto “Salva Italia” ha previsto l’istituzione, a partire dal 2013, del nuovo tributo comunale sui rifiuti che va a sostituire le abrogate TARSU, TIA e TIA 2.
La disciplina è stata oggetto di uno specifico intervento normativo nell’ambito della Finanziaria 2013. In particolare va segnalato il differimento del versamento della prima rata al mese di aprile 2013.




L’art. 14, DL n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) ha previsto l’istituzione dall’1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il comma 46 del citato art. 14 stabilisce, contestualmente, che dall’1.1.2013 “sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani” sia di natura patrimoniale (TIA e TIA 2) sia di natura tributaria (TARSU) compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Con la Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013), c.d. “Legge di stabilità 2013”, il Legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nel citato art. 14.

AMBITO SOGGETTIVO TARES
Va innanzitutto evidenziato che in base al comma 2 dell’art. 14 in commento il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla TARES. La prevalenza si determina in base alla superficie dell’immobile (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) e non in base al valore dell’unità immobiliare.
Ai sensi del comma 3 del citato art. 14 sono soggetti passivi del tributo coloro che possiedono occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Il comma 5 dispone altresì che i componenti del medesimo nucleo familiare, nonché coloro che usano in comune i locali e le aree, sono obbligati in solido al pagamento del tributo. Occupazione temporanea di immobili

Nel caso di occupazioni di immobili (locazione o comodato) di durata non superiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare (ossia 183 giorni), anche non continuativi, il soggetto passivo è individuato sempre dal possessore dei locali o delle aree.
Immobili in multiproprietà e centri commerciali integrati

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento dovuto per le parti ad uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, rimanendo salvi nei loro confronti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

AMBITO OGGETTIVO TARES
Il presupposto applicativo del nuovo tributo riprende le caratteristiche della TARSU. Come sopra accennato, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 in commento il tributo è, infatti, dovuto da chiunque:
· possieda;
· occupi;
· detenga;
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Come specificato nella Relazione accompagnatoria al DL n. 201/2011:
“in tal modo viene recepito il consolidato orientamento della corte di cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi”.
È evidente che la stessa definizione del presupposto esclude dall’applicazione del tributo i locali o le aree non idonee alla produzione dei rifiuti (ad esempio, per effetto della loro destinazione o conformazione).

CASI DI ESCLUSIONE
In base al comma 4 del citato art. 14, rimangono escluse dall’applicazione del nuovo tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali, ex art. 1117, C.c. (ad esempio, suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere).

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
Il nuovo tributo è composto dai 2 seguenti elementi:
· la tariffa destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento (commi da 8 a 11 dell’art. 14);
· la maggiorazione (comma 13 dell’art. 14) finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili del Comune (ad esempio, illuminazione, manutenzione strade, ecc.).

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
La tariffa è calcolata utilizzando i seguenti parametri:
· la quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti;
· per unità di superficie;
in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte.



Il Comune nel determinare la tariffa deve considerare le seguenti 2 quote:
· una quota determinata in base alle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
· una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (si ricomprendono anche i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 36/2003).
Quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
A seguito della modifica / integrazione operata dalla Finanziaria 2013 ora il comma 9 dell’art. 14 in commento prevede che la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.
Fino alla revisione del Catasto, prevista dal nuovo comma 9-bis, la superficie assoggettabile al tributo è costituita “da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.
Il Comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo per:
Þ le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte / iscrivibili nel Catasto, facendo riferimento all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento ex DPR n. 138/98;
Þ le altre unità immobiliari, facendo riferimento alla superficie calpestabile.


MAGGIORAZIONE A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Come sopra accennato, la tariffa è composta sia da una quota destinata a coprire il costo del servizio, sia da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, in modo da poter arrivare ad una copertura integrale dei costi.
Il comma 13 dell’art. 14 in esame prevede una maggiorazione nella misura di € 0,30 per mq destinata a coprire i costi relativi a servizi indivisibili del Comune.

Al Comune viene riconosciuta la facoltà di aumentare, con apposita delibera consigliare, la misura base della maggiorazione fino a € 0,40 che può essere differenziata in relazione alla tipologia e all’ubicazione dell’immobile.


MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini di versamento del nuovo tributo sono regolamentati dal comma 35 che, così come modificato dalla Finanziaria 2013, stabilisce ora che fino al 31.12.2013 il Comune può affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2.
La TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
§ esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;
§ in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il Comune può modificare la scadenza ed il numero delle rate.
Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile, salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

§ per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all’importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
§ per gli immobili “occupati” dall’1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
§ il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto “è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe”;
§ per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato considerando la misura di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).


Il conguaglio a seguito dell’eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato in sede di versamento dell’ultima rata;

§ è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.


DICHIARAZIONE TARES
I commi 33 e 34 dell’art. 14 in esame prevedono che al nuovo tributo sia collegata anche la presentazione di una dichiarazione.
Ai sensi del citato comma 33, infatti:
“I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.”
Come disposto dal citato comma 34 la Dichiarazione TARES:
● va redatta utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune;
● ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel relativo Regolamento.


A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2013 nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e l’interno se esistente.


POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE
I commi da 15 a 32 dell’art.14 individuano la potestà regolamentare del Comune in merito al tributo in oggetto.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Il Comune, come previsto dal comma 15 dell’art. 14 in commento, può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% del tributo dovuto nel caso di:
· abitazioni con unico occupante;
· abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
· locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
· abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
· fabbricati rurali ad uso abitativo.
La disciplina in esame prevede altresì riduzioni / limitazioni:
· per i locali e le aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta. In tal caso il tributo va applicato nella misura massima del 40% della tariffa, graduabile tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
· per la raccolta differenziata riferibile ad utenze domestiche;
· per le utenze non domestiche in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
· nel caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento; nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione dalla quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all’ambiente, debitamente riconosciuto dall’autorità sanitaria. In tal caso il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

Il Comune, ai sensi del comma 19, può deliberare ulteriori agevolazioni sotto forma di riduzioni e di esenzioni.

Le suddette agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13 a copertura dei servizi indivisibili.
ASPETTI INERENTI L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Il comma 22 prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52, D.Lgs n. 446/97, il Comune determina, con specifica delibera consigliare, la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

4. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

5. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.



Ai sensi del comma 23 il “consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”.
Applicazione del tributo a tariffa giornaliera

Il comma 24 prevede che per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il Regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.

L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
Tariffa di natura corrispettiva
Il comma 29 stabilisce che i Comuni, che hanno “realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti” che vengono conferiti al servizio di raccolta degli stessi, possono, con Regolamento, prevedere in luogo dell’applicazione della TARES l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
In merito all’attività di accertamento si segnala che il funzionario responsabile designato dal Comune può:
· inviare questionari al contribuente;
· richiedere dati e notizie a Uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici;
· disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo (con preavviso di almeno 7 giorni).
La norma precisa inoltre che:
“In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.”


REGIME SANZIONATORIO
Il comma 39 dispone, innanzitutto, che in caso di omesso / insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.
Per le violazioni commesse con un ritardo non superiore a 15 giorni è applicabile la sanzione pari al 2% per ogni giorno.
Le sanzioni relative alla presentazione della Dichiarazione TARES sono così individuate:
Omessa presentazione
della dichiarazione TARES
dal 100% al 200%
del tributo non versato, con un minimo di € 50 (*)
Infedele presentazione
della dichiarazione TARES
dal 50% al 100%
del tributo non versato, con un minimo di € 50 (*)
(*) La sanzione è ridotta ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente usufruisce dell’acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.


Il Comune, nel rispetto della normativa statale, ha la possibilità di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti / esimenti.


MANCATA, INCOMPLETA O INFEDELE RISPOSTA AL QUESTIONARIO
Come disposto dal comma 42 in caso di incompleta / infedele risposta al questionario ex comma 36 (inviato dal Comune ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari) si applica la sanzione da € 100 a € 500.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Le violazioni commesse in materia di TARES possono essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso, con la relativa riduzione della sanzione, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
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Questa sopra è l'Italia, dove il rifiuto prodotto genera una tassa. Ovvero il contribuente paga per lo smaltimento del rifiuto.

Queste invece la Germania, la Danimarca, la Norvegia e la Svezia, laddove il rifiuto se correttamente smaltito genera un contributo attivo per lo stesso contribuente, in termini di buoni spesa.

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