Anche questa l'ha svangata
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Processo Mediatrade: Cassazione "Nessuna prova contro Silvio Berlusconi"
L'Huffington Post | Pubblicato: 15/03/2013 15:31 CET | Aggiornato: 15/03/2013 15:48 CET
Nessuna prova contro Silvio Berlusconi nel processo Mediatrade. Un "contenuto probatorio, documentale e dichiarativo" che è "complessivamente insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio" sull'"assunto centrale di tutti gli addebiti contestati", ossia la "interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici". Così la terza sezione penale della Cassazione spiega perché, il 6 marzo scorso, ha deciso di confermare la sentenza, emessa dal gup di Roma, di proscioglimento nei confronti dell'ex premier "perché il fatto non sussiste".
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Roma e confermato il proscioglimento non solo del leader del Pdl, ma anche del figlio Pier Silvio, del dirigente Mediaset Pasquale Cannatelli, dell'ex ad di Rti Andrea Goretti e per i manager Rti Gabriella Ballabio e Guido Barbieri.
Il gup della capitale aveva motivato la sua sentenza di proscioglimento evidenziando che il materiale probatorio fosse "ambivalente e contraddittorio, insuscettibile di ulteriore sviluppo in sede dibattimentale sia per l'ormai imminente prescrizione sia, soprattutto - si sottolinea nella sentenza depositata oggi dai giudici di piazza Cavour - per il fatto che, nell'ambito del parallelo 'processo diritti Mediaset', ormai giunto alla conclusione presso il tribunale di Milano e i cui verbali di prova nonché tutta la documentazione ivi prodotta sono stati acquisiti nel presente, con piena utilizzabilità dei medesimi, sono state 'compulsate tutte le possibili fonti di prova' con conseguente prognosi negativa circa l'utilità del dibattimento".
Anche su tale punto, la Cassazione sottolinea che non può "rappresentare censura logica della motivazione della sentenza impugnata" il riferimento alla "pretesa diversità temporale dei fatti contestati nel presente processo rispetto a quelli dei processi paralleli, pendenti, all'epoca a Milano". La "doglianza dell'intervenuta acquisizione solo di alcuni dei verbali del dibattimento del 'processo diritti', si risolve in una mera, non consentita, confutazione della contraria affermazione svolta" nella sentenza del gup.
Se coloro che vincono le gare hanno certificati antimafia ma sono in strette relazioni con altre imprese sottoposte all'attenzione della mafia,tutte munite di certificazioni delle prefetture,allora è un problema diverso che non compete a me valutare. I.F.