Articolo 182 bis nuova legge fallimentare
Inviato: 11/05/2015, 21:40
Art. 182-bis
Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
http://www.associazionecuratori.it/fall ... 82bis.html
Leggendo questa legge ho appreso che una società che fa il concordato fallimentare ha la facolta di pagare i creditori 60 giorni dopo la pubblicazione nel registro delle imprese.
La nostra risrtrutturazione è stata pubblicata 8 maggio 2014 e quindi avremmo dovuto pagare i creditori entro 60 giorni e non come dice la federazione giuoco calcio il 25 giugno per i contribiti inps ed il 30 giugno per gli emolumenti ma 8 maggio + 60 giorni non fa 8 luglio sapete dirmi qualcosa in più?
Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
http://www.associazionecuratori.it/fall ... 82bis.html
Leggendo questa legge ho appreso che una società che fa il concordato fallimentare ha la facolta di pagare i creditori 60 giorni dopo la pubblicazione nel registro delle imprese.
La nostra risrtrutturazione è stata pubblicata 8 maggio 2014 e quindi avremmo dovuto pagare i creditori entro 60 giorni e non come dice la federazione giuoco calcio il 25 giugno per i contribiti inps ed il 30 giugno per gli emolumenti ma 8 maggio + 60 giorni non fa 8 luglio sapete dirmi qualcosa in più?