Regmi ha scritto:[quote="E io di quello parlavo.
Cioè della non necessità di depositare, indi rendere pubbliche, le parti che sono ininfluenti al processo che nello specifico lo sono.
Il problema sul tappeto è come, è chi, tecnicamente lo si stabilisce e la soluzione pensata e scritta ai tempi di Mastella, secondo Creazzo, rispondeva pienamente a queste problematiche
senza sfiorare l'istituto delle intercettazioni in sè.
PS - per quanto riguarda il fraseggio con Lavitola ho già scritto che, nella parte in cui dice di volersene andare dal paese, secondo me ci sono gli estremi per ritirargli il passaporto.
Dopo il sì della Camera, il provvedimento è fermo in Senato Intercettazioni, cosa prevede il ddl Mastella Il testo vieta la pubblicazione delle conversazioni fino alla chiusura delle indagini. Il procuratore diventa responsabile dell'archivio STRUMENTIVERSIONE STAMPABILEI PIU' LETTIINVIA QUESTO ARTICOLO
ROMA - La polemica sulle intercettazioni telefoniche che riguardano l'inchiesta sulla vicenda Antonveneta ha riportato in primo piano il ddl Mastella, fermo in commissione Giustizia al Senato dopo che il provvedimento nelle scorse settimane aveva ottenuto il via libera dall'assemblea di Montecitorio, praticamente all'unanimità: 447 voti favorevoli, 7 astensioni e nessun contrario. Da più parti, ora, si chiede a palazzo Madama di stringere i tempi per l'approvazione del provvedimento che prevede, tra l'altro, che sia il procuratore, o un suo delegato, ad assumersi la responsabilità della gestione e del controllo dell'archivio privato dove, secondo le nuove norme, finirebbero anche gli stralci delle intercettazioni.
Ecco cosa prevede, nel dettaglio, il provvedimento del governo.
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE - È vietata, recita l'articolo 1 del disegno di legge, la pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Stesso divieto per quel che riguarda conversazioni telefoniche o flussi di informazioni informatiche o telematiche e i dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto. Anche in questo caso fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del Pm, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
ARCHIVIO RISERVATO - I documenti che contengono dati relativi a conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche acquisiti in modo illecito e quei documenti elaborati attraverso una raccolta illecita di informazioni non possono essere in nessun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. E vengono custoditi nell'archivio riservato per le intercettazioni istituito presso ogni procura e di cui è responsabile il procuratore o un suo delegato. Nell'archivio finiscono anche gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e quelli privi di rilevanza perché riguardano persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Questi documenti vengono distrutti con provvedimento del Procuratore dopo cinque anni. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori.
SANZIONI - Uno dei capitoli più lunghi e, in alcune sue parti, più controversi, fino all'intesa finale sui giornalisti. Chiunque rivela notizie sugli atti del procedimento coperti da segreto e ne agevola la conoscenza è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto è commesso per colpa o per «agevolazione colposa», la pena è della reclusione fino a un anno. Se a commettere il fatto è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, la pena è aumentata, rispettivamente da 1 a 5 anni e da 6 mesi a 2 anni. Reclusione da 1 a 3 anni, invece, per chi in modo illecito viene a conoscenza di atti del procedimento penale coperti da segreto. E per chi, consapevole dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, detiene documenti che contengono atti relativi a conversazioni telefoniche, la pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Chiunque rivela, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto di documenti elaborati per mezzo di una raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, la reclusione è aumentata da 1 a 5 anni. Per i giornalisti che pubblicano atti del procedimento o intercettazioni telefoniche coperte da segreto scatta l'ammenda da 10mila a 100mila euro, in alternativa alla reclusione fino a 30 giorni, come previsto dall'articolo 684 del Codice penale. In caso di illeciti per finalità giornalistiche, inoltre, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito a spese dei responsabili della violazione.
TRASCRIZIONE DELLE CONVERSAZIONI - È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni che riguardano esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti indicativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle registrazioni. A meno che questo non ostacoli l'accertamento dei fatti esaminati dall'indagine.
DURATA DELLE INTERCETTAZIONI - Il decreto del Pm che dispone l'intercettazione indica la modalità e la durata delle operazioni per un massimo di 15 giorni, prorogabile per altri 15 giorni dal giudice con decreto motivato e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Il limite può essere superato solo nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi investigativi. In un apposito registro tenuto presso ogni ufficio del Pubblico ministero sono annotati secondo un ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni. Ridotto anche il numero dei centri di ascolto, il cui limite è fissato ad uno per ogni distretto di Corte d'Appello.
CONTROLLO CORTE DEI CONTI - Entro il 31 marzo di ogni anno, le singole Procure trasmettono al ministro della Giustizia una relazione sulle spese sostenute nell'anno precedente per l'attivitá di intercettazione. Il Guardasigilli, a sua volta, trasmette le relazioni alla Corte dei Conti per un esame amministrativo da parte della magistratura contabile.
12 giugno 2007