DOMANI PRIMA PENALIZZAZIONE IN ARRIVO

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Paolino
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NinoMed ha scritto:
possanzini78 ha scritto: Insomma, mancata comunicazione alla Covisoc = mancato pagamento degli stipendi.
e su quel regolamento è scritto ciò? visto che mi parli di norme e leggi e poi concludi con una equivalenza dove io termini di similitudine non ne vedo.

qui sul forum chiacchiere ne facciamo tante, ma almeno per quel che riguarda i fatti, rimaniamo a quello che sono, la Reggina è deferita per mancata documentazione, vero è che non l'ha mandata in tempo, ma altrettanto vero che i giocatori siano stati, sulla carta, tutti pagati altrimenti non ti iscrivevi a questo campionato. ricordo ancora il primo deferimento dove gridavamo allo scandalo e poi verificato che tutto era regolare.

comunque sono andato a controllare i comunicati della Corte Federale e della Disciplinare ma non c'è niente alla giornata di ieri.
La mancata comunicazione alla covisoc è generata dalle mancate cartoline di saluti mandate dal ritiro....
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NinoMed
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Paolino ha scritto: La mancata comunicazione alla covisoc è generata dalle mancate cartoline di saluti mandate dal ritiro....
si per la mancata comunicazione entro il..... :thumright prenderemo la penalizzazione perchè non li ha mandati "entro il... "

se li ha pagati, prima, dopo, mai, sempre, poco importa, alla disciplinare siamo deferiti per quello e non per altro.
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possanzini78
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NinoMed ha scritto:
possanzini78 ha scritto: Insomma, mancata comunicazione alla Covisoc = mancato pagamento degli stipendi.
e su quel regolamento è scritto ciò? visto che mi parli di norme e leggi e poi concludi con una equivalenza dove io termini di similitudine non ne vedo.

qui sul forum chiacchiere ne facciamo tante, ma almeno per quel che riguarda i fatti, rimaniamo a quello che sono, la Reggina è deferita per mancata documentazione, vero è che non l'ha mandata in tempo, ma altrettanto vero che i giocatori siano stati, sulla carta, tutti pagati altrimenti non ti iscrivevi a questo campionato. ricordo ancora il primo deferimento dove gridavamo allo scandalo e poi verificato che tutto era regolare.

comunque sono andato a controllare i comunicati della Corte Federale e della Disciplinare ma non c'è niente alla giornata di ieri.
Perdonami Nino, ma stai facendo confusione.

Cerco di essere più chiaro (anche se è difficile): il fatto che i giocatori siano stati successivamente pagati è ovvio, ma - purtroppo - non è questo il punto (sarebbe bello se lo fosse). La reggina non ha documentato di aver pagato gli stipendi nei termini stabiliti dai regolamenti federali, quindi nei 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre. Questa è l'unica scadenza che conta. Il fatto che abbia pagato entro il 30.6.2014 è stato sì importante per evitare l'esclusione dalla Lega Pro, ma non esclude il precedente mancato pagamento.
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NinoMed
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possanzini78 ha scritto: Perdonami Nino, ma stai facendo confusione.

Cerco di essere più chiaro (anche se è difficile): il fatto che i giocatori siano stati successivamente pagati è ovvio, ma - purtroppo - non è questo il punto (sarebbe bello se lo fosse). La reggina non ha documentato di aver pagato gli stipendi nei termini stabiliti dai regolamenti federali, quindi nei 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre. Questa è l'unica scadenza che conta. Il fatto che abbia pagato entro il 30.6.2014 è stato sì importante per evitare l'esclusione dalla Lega Pro, ma non esclude il precedente mancato pagamento.
:thumright è quello che ho scritto dopo anche io, condivido, ma qualcuno sottintende altro, quindi meglio specificare. :salut
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reggina D-I
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visto che non mi va di ricercare sta cosa e che sul sito di lega pro i punti sono ancora quelli reali e visto che il topic è stato aperto il 14 con la parola domani

oggi è il 17 e di domani ne sono già passati 2 e mezzo: quanti stramaledettissimi punti ci hanno dato???
Uno solo ho visto in vita mia che MAI, non quasi mai ma proprio MAI, capisce ciò che legge! Il vero guaio per lui, spettacolo per gli altri, è che poi scrive e a tutti si mostra nella tragica evidenza!!! :PPP
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REGGIOVUNQUE
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reggina D-I ha scritto:visto che non mi va di ricercare sta cosa e che sul sito di lega pro i punti sono ancora quelli reali e visto che il topic è stato aperto il 14 con la parola domani

oggi è il 17 e di domani ne sono già passati 2 e mezzo: quanti stramaledettissimi punti ci hanno dato???

questo è x capire comu simu combinati(NON A REGGIO,IN ITALIA),e come veniamo informati,a convenienza,su una cosa rispetto che un altra.........

son due le cose comunque....O NON C è STATA SENTENZA,o non ci hanno calato nessun punto...MA PENSO PIU LA PRIMA....ma si continua ad andare a tentativi(e sto giro non do la colpa solo al giornalismo nostro locale)
BoogeymanFCF
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Tribunale Federale: ecco la prima società penalizzata

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Salvatore Lo Giudice, ha inflitto alla Reggina la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, sanzionando con 6 mesi di inibizione l’amministratore unico e legale rappresentante della società Giuseppe Ranieri per alcune irregolarità nei pagamenti dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

La squadra amaranto - che finora aveva raccolto 9 punti sul campo - scende così a quota 5, entrando in piena zona play-out, ad una sola lunghezza dal fanalino di coda Aversa Normanna.


tuttomercatoweb


che mazzata!

a questo punto, la successiva penalizzazione sarà di almeno 5 punti, aggiungendoci quella per il ritardo nella presentazione della fidejussione la situazione si fa tragica :muro:
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Mave
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di sto passo arriviamo a 15
Dylaniato
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4 punti???? :ooh:
spero che i ragazzi reagiscano, bisogna andare subito a vincere a Lamezia per tirarci su.
Dottore, dottore, dottore del buco del cu*! Vaffanc*l! Vaffanc*l!
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Mave ha scritto:di sto passo arriviamo a 15
ma sapete se c'è spazio per possibili "sconti" tipici della giustizia sportiva italiana?

di solito si infliggono un tot di punti e poi vengono ridotti, ma non so se in questo caso sarà possibile..

sarebbe interessante anche conoscere le reazioni della dirigenza amaranto
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Principe Amaranto
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BoogeymanFCF ha scritto:
Mave ha scritto:di sto passo arriviamo a 15
ma sapete se c'è spazio per possibili "sconti" tipici della giustizia sportiva italiana?

di solito si infliggono un tot di punti e poi vengono ridotti, ma non so se in questo caso sarà possibile..

sarebbe interessante anche conoscere le reazioni della dirigenza amaranto
Ovvio che alla fine verranno ridotti a stagione in corso, succede sempre.

Comunque in questa sono comprese tutti i ritardi di pagamento, quindi potrebbe anche essere la prima e ultima penalizzazione..
BoogeymanFCF
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Principe Amaranto ha scritto:
BoogeymanFCF ha scritto:
Mave ha scritto:di sto passo arriviamo a 15
ma sapete se c'è spazio per possibili "sconti" tipici della giustizia sportiva italiana?

di solito si infliggono un tot di punti e poi vengono ridotti, ma non so se in questo caso sarà possibile..

sarebbe interessante anche conoscere le reazioni della dirigenza amaranto
Ovvio che alla fine verranno ridotti a stagione in corso, succede sempre.

Comunque in questa sono comprese tutti i ritardi di pagamento, quindi potrebbe anche essere la prima e ultima penalizzazione..
speriamo.. ogni punto "recuperato" può essere prezioso.. bisogna evitare l'ultimo posto (retrocessione diretta) e quelli dal 16° al 19° (play out)

per completezza, riporto un articolo più dettagliato sulla penalizzazione:


REGGINA PENALIZZATA DI QUATTRO PUNTI: Il dispositivo del Tribunale Federale


Di seguito, il dispositivo del Tribunale Federale che ha inflitto una penalizzazione di quattro punti alla Reggina Calcio, in merito al deferimento del 13 giugno scorso, per irregoolarità sulla comunicazione pagamento emolumenti novembre-dicembre e gennaio-febbraio e contributi Inps novembre-dicembre e gennaio-febbraio



Con distinti atti, entrambi del 13/6/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale (oggi Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare), con il primo:

A. Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; 2

B. la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Con altro deferimento:

A. Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti
dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B. la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. In data 3 luglio 2014 il Sig. Giuseppe Ranieri e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire due memorie difensive nelle quali evidenziano che:

1. è applicabile ai deferimenti in esame la riforma del procedimento sportivo e delle sue norme entrate in vigore il 12 giugno 2014;
2. la Commissione disciplinare nazionale ha già giudicato sulla medesima fattispecie la Reggina Calcio e il suo legale rappresentante. La decisione di condanna emessa dalla CDN è stata impugnata e la Corte di Giustizia Federale con il C.U. n. 299/2014 ha riformato la suddetta decisione, pertanto i deferiti non dovrebbero essere nuovamente giudicati sulle contestazioni mossegli;
3. la Corte di Giustizia Federale ha, come detto, annullato la sanzione inflitta dalla CDN ritenendo che “il presunto ed eventuale mancato pagamento dell’incentivo all’esodo non rientra tra le previsioni dell’art. 85 e non è sanzionabile”;
4. la Lega Calcio avrebbe corrisposto in ritardo rispetto alla tempistica prevista le “rate della mutualità” generando una situazione di criticità finanziaria del sodalizio sportivo;
5. attesa la connessione soggettiva dei deferimenti rubricati al n. 380 (INPS e Ritenute) e 381 (emolumenti), chiedono la riunione dei deferimenti e, ove dovesse essere affermata la responsabilità dei deferiti, la sanzione dovrà riferirsi alla classifica del campionato concluso;
6. “la Reggina Calcio non è sanzionabile perché il fatto non sussiste”.

Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte perché la fattispecie non è più sanzionata e comunque di dichiarare inammissibile il deferimento per precedente giudicato. Nel merito, previa riunione dei procedimenti, chiedono di prosciogliere la Reggina Calcio ed il Sig. Giuseppe Ranieri dalle incolpazioni ascritte e, in via subordinata, di considerare la continuazione ai fini della sanzione da applicarsi.

I dibattimenti

Alla riunione del 23/7/2014, in via preliminare la Commissione, sentita la Procura federale, disponeva la riunione dei procedimenti 380 e 381 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigettava la istanza di rinvio del procedimento per asseriti impegni professionali del difensore della Società deferita atteso che gli stessi non venivano documentati e
disponeva il rinvio a nuovo ruolo per acquisire la motivazione della decisione della CGF (C.U. 299/2014).

Fissata la nuova riunione per la data del 15/10/2014 presso questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, la Reggina Calcio Spa ed il Sig. Giuseppe Ranieri hanno fatto pervenire in data 6.10.2014 una ulteriore memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:

a. il deferimento risulta essere del 13/6/2014, successivo alla entrata in vigore del nuovo Codice;
b. secondo l’art 34 bis del nuovo CGS, i procedimenti di natura disciplinare debbono essere decisi nel termine di gg. 90 a pena di estinzione. In merito al deferimento in esame il termine sarebbe scaduto l’11/9 u.s.;
c. la Reggina “è stata già giudicata per il fatto de quo, quantomeno per il fatto relativo alla mensilità di novembre e dicembre e, pertanto, non può essere, nuovamente, giudicata;
d. la decisione della CGF prevede che “il calciatore perde lo stato di contrattualizzato e quindi non rientra nella previsione della norma” e, del pari, “il pagamento dell’IRPEF … … non deve essere documentato per i non tesserati”.

Concludono chiedendo il proscioglimento della Regina Calcio Spa e del Sig. Giuseppe Ranieri perché la fattispecie non è più sanzionata; in ogni caso di dichiarare estinto il giudizio ex art. 34 bis del nuovo codice, ovvero in via subordinata, di considerare la continuazione ai fini della sanzione da applicarsi.

Alla riunione del 15/10/2014, la Procura federale ha preliminarmente contestato la irritualità della memoria depositata in data 6/10/2014, quindi esposto gli argomenti a base del deferimento evidenziando la applicabilità al caso in esame della previgente normativa e concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione, cumulativa per i due deferimenti, della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nella medesima riunione, il difensore della Reggina Calcio Spa e del Sig. Giuseppe Ranieri, dopo ampia esposizione degli argomenti difensivi contenuti nelle memorie depositate si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale ritiene, ai sensi dell’art. 64 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l'applicabilita' alla fattispecie in esame del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente vigente al 2 agosto 2014, data di entrata in vigore del nuovo CGS della Figc.
Sempre in via preliminare, questo Tribunale dispone l'acquisizione delle memorie depositate dai deferiti in data 6/10 u.s. considerata la natura degli argomenti difensivi esposti dal legale dei deferiti nel corso della riunione del 15/10/2014.
Nel merito, dalla motivazione del provvedimento reso dalla C.G.F. con CU n. 299/2014, con riguardo al c.d. “incentivo all’esodo” emerge che la Corte ha ritenuto di condividere “l’orientamento consolidato del Giudice di prime cure sull’astratta equiparabilità dell’incentivo all’esodo agli emolumenti”.
Ne consegue, alla luce di tale consolidato orientamento, che ogni pagamento compiuto in favore dei tesserati comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto, deve essere eseguito nel rispetto degli obblighi normativi previsti per il versamento sia degli emolumenti sia degli
accessori di Legge.

Il Tribunale Federale, inoltre, in conformità all'ulteriore principio enucleato dalla CGF nella richiamata decisione circa il mutamento dello status contrattuale dal punto di vista soggettivo ritiene che i deferiti debbano rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 del CGS previgente, non avendo gli stessi, con il loro comportamento omissivo, provveduto al pagamento “nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti” nonché, sempre secondo la tempistica ivi indicata, al versamento delle relative ritenute IRPEF. Detta norma conferma che l’inadempimento debba essere sanzionato sino al versamento del dovuto.
Da ultimo va rilevato che la gestione economico, amministrativa e finanziaria della Società Sportiva e la tempistica degli accrediti che la stessa avrebbe dovuto ricevere, anche da organi istituzionali, risultano fattori esterni che non possono interferire sulla corretta tempistica dei pagamenti che il sodalizio avrebbe dovuto compiere nei termini previsti dalla
normativa sportiva.
Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare applica al Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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Principe Amaranto ha scritto:
BoogeymanFCF ha scritto:
Mave ha scritto:di sto passo arriviamo a 15
ma sapete se c'è spazio per possibili "sconti" tipici della giustizia sportiva italiana?

di solito si infliggono un tot di punti e poi vengono ridotti, ma non so se in questo caso sarà possibile..

sarebbe interessante anche conoscere le reazioni della dirigenza amaranto
Ovvio che alla fine verranno ridotti a stagione in corso, succede sempre.

Comunque in questa sono comprese tutti i ritardi di pagamento, quindi potrebbe anche essere la prima e ultima penalizzazione..
a parte il mio scherzare lo penso anch'io...anche perché non è precisato il periodo relativo a questa mancanza

dovrebbe arrivare comunque anche quella relativa all'iscrizione in ritardo
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Mave
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ok io da tutto quel papello non capisco una mazza :mrgreen:
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chissa quando riusciremo a partire per una volta da 0 :sad:
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Grazie Presidente
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non sarà l'unica, come potete leggere è riferito al periodo Gennaio-Febbraio 2014 per l'Inps e Novembre-Dicembre-Gennaio-Febbraio 2014 per l'Irpef e gli emolumenti...

Non si parla della tardiva presentazione della fidejussione per l'iscrizione, quindi quella è un'altra penalizzazione certa (anche se potrebbe essere solo di 1-2 punti stando a quello che si legge su internet) e, se ci sono stati ritardi nei pagamenti o nelle comunicazioni per il periodo da Marzo a Giugno ci potrebbe essere un'altra penalizzazione.. Su questo secondo punto non sono informato, anche se, visto l'andazzo, è presumibile ci siano stati ulteriori ritardi
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Non é assolutamente l'ultima.
Mancano ancora 1-2 punti sicuri per il ritardo nella presentazione della fideiussione.
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Rokko
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Questo è un precedente indicativo della penalizzazione dei mesi successivi. Quindi per marzo/giugno potremmo riceverne altri 4 + 1 punto per la fidejussione. Totale almeno 9. Sempre se non ci sono altre violazioni. Per esempio in questi mesi li stà pagando? Ma tanto visto che ci ha portato in A l'ajmu puru a ringraziari secondo molti. Malanova!!!
Ultima modifica di Rokko il 20/10/2014, 13:26, modificato 1 volta in totale.
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Reggina, stangata dalla Disciplinare: -4 e penultimo posto

di Paolo Ficara - Deferimento arrivato a giugno, dibattimento avvenuto una settimana fa, ed oggi finalmente il verdetto. Pesante. La sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale infligge quattro punti di handicap alla Reggina, incolpata di non aver ottemperato ad alcuni pagamenti tra i mesi di novembre 2013 e febbraio 2014, tra cui anche gli incentivi all'esodo per quei calciatori che, mesi addietro, avevano sottoscritto la risoluzione contrattuale.

Il provvedimento è pesante, anche perché si prevede che non sarà l'ultimo. C'è coscienza, infatti, di eguali irregolarità riscontrabili per le mensilità di marzo ed aprile (sicuramente) e forse anche di maggio e giugno 2014. La Reggina intende presentare ricorso, ma per il momento precipita a quota 5 nel girone C di Lega Pro, finendo al penultimo posto in classifica.

http://ildispaccio.it/calcio/84-quadran ... timo-posto

andiamo bene :roll:
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