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di Claudio Labate - Attivare la procedura di dissesto o sospenderla per permettere al Comune di Reggio Calabria di aderire al Fondo rotativo
costruito dal dl “Salva enti’’? A questo quesito dovranno rispondere i giudici delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, chiamate in causa dalla delibera n.309/2012 del 21 dicembre scorso, dei colleghi della Sezione regionale di controllo calabrese, presieduta da Roberto Tabbita. Come si ricorderà il quesito era inserito all’interno della stessa delibera e recitava: “Il collegio ritiene che la descritta questione giuridica, in ragione della sua eccezionale rilevanza, debba auspicabilmente rinvenire adeguata e uniforme soluzione interpretativa su tutto il territorio nazionale, in assenza della quale eventuali diversi orientamenti delle sezioni regionali finirebbero per ingenerare disparità di trattamento sine ratione non solo tra i vari enti locali sub iudice (applicazione del regime giuridico del dissesto ovvero dei riequilibrio pluriennale), ma anche avuto riguardo al regime di responsabilità di amministratori e revisori, ben più incisiva nell’ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario rispetto all’eventualità della mera ammissione alla procedura di piano di riequilibrio pluriennale”.
Con ogni probabilità il quesito dovrebbe essere stato discusso nell’adunanza di oggi, anche se la pronuncia (o il parere, fate voi) potrebbe arrivare solo fra qualche giorno. Di certo c’è che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, presieduta da Luigi Giampaolino, nell’adunanza dello scorso 13 dicembre con lal deliberazione n°16/2012 ha già approvato le linee guida ed i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Scorrendo la delibera in questione, i giudici della Sezione Autonomie ricordano che quella introdotta dal dl 174/2012 altro non è che una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario. E più nel dettaglio che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte. “In tale sistema articolato e tendenzialmente completo – aggiungono i giudici contabili - si è, quindi, inserita la procedura del cosiddetto “dissesto guidato” di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che, prima dell’ultimo intervento normativo, rappresentava il rimedio di chiusura di un sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali. […] La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento”. Ma i giudici ricordano anche che il legislatore ha introdotto anche alcune disposizioni tese a regolare l’eventuale coesistenza delle due procedure, precisando in ogni caso che “con norma transitoria (art. 243-bis) è stabilito che la preclusione opera solo se la Sezione Regionale di controllo abbia assegnato il termine specificato dall’art. 6, comma 2 del d. lgs. 149/2011 dalla data di entrata in vigore della disposizione.”
Dopo aver ricordato anche le competenze assegnate dalla nuova normativa alle Sezioni regionali di Controllo della Corte, si arriva al punto: “Le Linee Guida della Sezione delle Autonomie offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura, al fine di superare possibili difficoltà nell’esegesi delle norme e per renderne l’interpretazione tendenzialmente uniforme. Esse mirano, in particolare, a fornire criteri per verificare l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell’ente, nonché l’attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica”.
Tanto basta per immaginare che la direzione sembra obbligata e che le Sezioni riunite della Corte per andare in direzione opposta deve in un certo senso “smentire” (ma tutto è possibile) le Linee guida stabilite dalla Sezione Autonomie, che in conclusione avverte:
“La nuova procedura rappresenta, nell’ambito dell’attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate”.
Terra!!! L'America!!!!