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Re: LA CONSULTA BOCCIA I REFERENDUM ELETTORALI

Inviato: 24/01/2012, 21:54
da NinoMed
http://www.repubblica.it/politica/2012/ ... -28675186/

LEGGE ELETTORALE
No ai referendum, le motivazioni
"Ci sarebbe stato vuoto legislativo"
Per gli alti giudici impossibile accogliere la tesi del "reintegro automatico" del Mattarellum. Sul secondo quesito "problemi anche di chiarezza"
Lo leggo dopo

No ai referendum, le motivazioni "Ci sarebbe stato vuoto legislativo" (lapresse)
ROMA - I referendum per l'abrogazione della legge elettorale sono stati dichiarati inammissibili perchè in caso di accoglimento l'effetto sarebbe stato quello di eliminare "una disciplina costituzionalmente necessaria" e, per il secondo quesito, "per contraddittorietà e assenza di chiarezza". E' quanto si legge nella sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato i quesiti.

"Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale - si legge nel verdetto - non possono essere esposti neppure temporaneamente alla eventualita' di paralisi di funzionamento, anche soltanto teorica". "L'abrogazione totale della legge 270 del 2005 riguarderebbe l'attuale metodo di scelta dei componenti dei detti organi costituzionali nel suo complesso", scrivono gli alti giudici, "e di conseguenza il referendum, ove avesse un esito favorevole all'abrogazione, produrrebbe l'assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza".

Bocciata - come è noto - la tesi del reintegro "automatico" del Mattarellum. "La tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perchè si fonda su una visione 'stratificata' dell'ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l'abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto".

(24 gennaio 2012)