Pare vi sia un fallimento... senza debiti
http://www.strill.it/index.php?option=c ... &Itemid=99
Reggio, lettera dell'avv. Saccomanno, difensore dott.ssa Marrari: "Ripristinare verità su fallimento Farmacia Centrale"
Giovedì 22 Dicembre 2011 17:49
Riceviamo e pubblichiamo lettera dell'avv. Giacomo Saccomanno in merito alla vicenda riguardante il fallimento della Farmacia Centrale di Rc che coinvolge l'on. Alberto Sarra: Illustri Direttori,
mi pregio di inviare la presente, con richiesta di pubblicazione negli stessi spazi e pagine dei precedenti articoli, comparsi nella data di ieri 21.12.2011, al solo fine di ripristinare la verità dei fatti e della notizia. Il vero giornalismo è quella di fornire una informazione oggettiva e coerente con gli interessi dei cittadini che la leggono.
E vengo ai fatti.
Difendo la dott.ssa Antonina Marrari, che si è vista catapultare nelle pagine regionali delle prime tre testate per la nota vicenda del fallimento della Farmacia Centrale di Reggio Calabria. Mi permetto, quindi, nell’interesse della stessa a chiedere una necessaria integrazione. L’avv. On. Alberto Sarra, a cui bisogna dare il merito della pubblicazione suddetta per la sua notorietà, nel 2001 ha concluso un accordo con il proprietario della indicata Farmacia per il trasferimento della predetta ed ha costituito, come per legge, una associazione in partecipazione srl. Nella qualità di amministratore della stessa si è impegnato a pagare i debiti esistenti, per circa 5 miliardi di lire, ed a riconoscere un vitalizio al dottor Curia ed alla moglie, oltre che a obbligarsi a pagare degli altri debiti specificatamente indicati nell’accordo. Ciò è regolarmente avvento nel tempo. Nel 2005 veniva richiesto dalla Safarma Morra srl il pagamento di diverse centinaia di euro per farmaci mai acquisiti dalla predetta farmacia. A seguito di tale richiesta l’On. Sarra si è accorto che il dottor Serrao, gestore della farmacia, aveva messo in atto una palese truffa, acquistando medicinali a nome della Farmacia Centrale e vendendoli in un mercato parallelo incassando personalmente il 50% del valore in nero. Per tale reato, il Serrao, dopo diversi anni dal fatto, è stato condannato penalmente. Nel 2005, però, vi era stata la contestazione della fornitura con sequestro anche dei titoli da parte della Procura della Repubblica. In tale contesto, la Safarma Morra srl presentava istanza di fallimento ed il Tribunale lo dichiarava, non ritenendo sufficienti le difese avanzate in sede fallimentare e relative alla truffa subita. Il predetto fallimento intestato al Serrao, non presentava alcun passivo, in quanto tutti i creditori, anche quelli per le spese correnti, venivano soddisfatti dalla Società in associazione srl (Sarfarma) il cui amministratore era, appunto, l’avv. On. Alberto Sarra. Quindi, all’inizio del 2006 –il fallimento è stato dichiarato il 21.12.2005- nessun debito vi era, avendo provveduto al pagamento di tutto la predetta Sarfarma, per il tramite dell’On. Sarra. Nell’aprile del 2006, in assenza di passivo e con la richiesta di deposito del rendiconto per la chiusura del fallimento, il dottor Federico Capano ed il dottor Nicola Gratteri, unitamente al curatore, presentavano ricorso al Tribunale per la estensione del fallimento alla mia assistita ed all’On. Sarra. Invero, a dicembre 2004, vista la truffa perpetrata dal Serrao, lo stesso, anche per motivi di salute, è stato sostituito nella gestione dalla dott.ssa Marrari. Il Tribunale rigettava la richiesta di estensione. I PM e il curatore presentava reclamo presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Dal luglio al novembre 2006 il Tribunale, ripetutamente, invitava il curatore a depositare il rendiconto per la chiusura del fallimento, ma questo, con scuse diverse, ometteva tale atto obbligato. In questo frangente, l’avv. On. Sarra versava per le spese della curatela e dell’avvocato della medesima decine di migliaia di euro. Il 20.11.2006 veniva fissata la data per la comparizione dinanzi al Collegio del Tribunale per la chiusura del fallimento. Il 23.11.2006, invece veniva discusso il reclamo presso la Corte di Appello. Nella data del 21.12.2006 il Tribunale riceveva il decreto della Corte che accoglieva il reclamo della curatela, dichiarando inammissibile quello dei PM, e, senza nemmeno convocare le parti, nella stessa mattinata dichiarava il fallimento per estensione di Sarra Alberto e Marrari Antonina, bloccando anche i beni personali dei predetti e per un fallimento senza passivo. Per tali provvedimenti è stata proposta opposizione e la relativa causa è stata assegnata in decisione il 23.9.2011 e, quindi, si è in attesa della sentenza che potrebbe revocare il fallimento.
Ma, la questione non è finita. I PM Gratteri e Perrone Capano contestano al Sarra ed alla Marrari la bancarotta fraudolenta e documentale per la presunta sottrazione di circa 1.500.000,00 euro. Dopo oltre tre anni di udienze dinanzi al GUP, gli imputati decidono di chiedere l’abbreviato allo stato degli atti risultando palese la insussistenza dell’accusa. Infatti, con ricevute bancarie e non e ben tre perizie viene dimostrato che il Sarra non solo ha versato, nel tempo, i 5 miliardi di lire, ma che nel prosieguo ha aggiunto altri 2 miliardi e mezzo per pagare tutti i debiti. In considerazione di ciò e dell’articolo 217 bis della legge fallimentare, introdotto con D.L. n. 78/2010, con l’avvenuto pagamento dei debiti il reato di bancarotta preferenziale è ritenuto inesistente. Con la conseguenza, che se i debiti sono stati tutti pagati non può esistere la bancarotta per distrazione o documentale. Il PM di udienza dottor Federico Perrone Capano, che ha dimostrato un’avversione verso gli imputati (e per la quale la Marrari ha presentato regolare denuncia penale, tra l’altro anche nei suoi confronti, e si è in attesa di decisione!!), disconoscendo tali atti e l’avvenuto pagamento di tutti i debiti, chiedeva alla udienza del 20.12.2011 la condanna dell’On. Sarra a 6 anni e 8 mesi e della Marrari a 3 anni di reclusione (il Serrao, invece, per tali reati e per altri molto più gravi è stato ammesso al patteggiamento con condanna a soli 3 anni). Partendo dalla pena massima della bancarotta fraudolenta di anni 10 e con riduzione per il rito di un terzo per l’On. Sarra. I commenti su tale richiesta appaiono inutili: nemmeno ad un criminale incallito e con reiterazione del reato si può chiedere tale pena.
Ma, non è finita qui. La richiesta del PM finisce sul tavolo dell’ANSA nel primo pomeriggio e forse anche prima della lettura del dispositivo del GUP, dottor Andrea Esposito, pur trattandosi di Camera di Consiglio, ove nessun estraneo può accedere. Quindi, qualcuno ha passato la notizia. Chi aveva l’interesse?
Alle ore 17.00 circa il GUP leggeva un’ordinanza con la quale ammetteva una consulenza, più volta richiesta dalla difesa, per accertare la veridicità di alcuni documenti allegati alla istanza per la dichiarazione di assoluzione, ex articolo 129 c.p.p., per l’applicazione dell’articolo 217 bis della legge fallimentare. Quindi, accoglieva la tesi degli imputati e non quella del PM, che porta verso una evidente assoluzione.
Ma, si vuole ancora aggiungere che il processo poteva essere sospeso per la pendenza della opposizione al fallimento, in quanto tale requisito è presupposto indispensabile per la contestazione della bancarotta. Cioè, si vuol dire che se il fallimento viene revocato, cosa più che probabile, il processo penale non poteva nemmeno essere iniziato.
Questi i fatti. Non appare, quindi, corretto dare del delinquente alla mia cliente ed all’avv. Sarra, entrambi incensurati, con titoli che presuppongono chissà quale gravissimo reato, che nel caso in specie non esiste.
Ringrazio per l’attenzione e porgo i migliori saluti ed auguri per le imminenti festività.
Avv. Giacomo Saccomanno