Regolamento FIGC per giustizia sportiva

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zapeppino
Apprendista Forumino
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Iscritto il: 15/05/2011, 14:42

Siccome ne sentiamo tante, vediamo di fare un po' di ordine su quello che è il codice ufficiale di giustizia sportiva e delle relative sanzioni.

Gli articoli che interessano lo scandalo sono questi.

ART.4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata
richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella
propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni,
trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.

Art. 6
Divieto di scommesse
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,
anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente
funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali
organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per
interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti
univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri
ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i
dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a
diciotto mesi.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società
ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18,
comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.


Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della
sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una
maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una
sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il
vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano
venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

E qui ci sono le sanzioni relative alla responsabilità diretta (h,i,l) o oggettiva(g,h,i,l):


Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace
nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto
comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con
assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato,
del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste
dall'art. 17 del presente Codice.
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