il parma......
http://www.figc.it/Assets/contentresour ... legato.pdf
Il deferimento
Con due atti separati datati 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale
nazionale, sezione disciplinare:
- i Signori Manenti Giampietro, Presidente del CdA e legale rappresentante della Società
Parma FC Spa e Leonardi Pietro, Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t.
della Società Parma FC Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. A),
paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver
depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione
attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché della violazione di cui all’art. 85,
lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver
depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli
2
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015
emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la Società Parma FC Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
CGS, per il comportamento posto in essere dai suddetti legali rappresentanti
Il dibattimento
All’odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente
ha disposto la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva,
in accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dalla Procura Federale.
Il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e
l’irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni:
- per Giampietro Manenti, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
- per Pietro Leonardi, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Nessuno è comparso per le parti deferite.
I motivi della decisione
Ritiene il Tribunale accertata per tabulas e non contestata la responsabilità dei deferiti
Manenti e Leonardi, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente del CdA e
Amministratore delegato del sodalizio, per le violazioni loro ascritte.
Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C.. ha puntualmente accertato l’omesso
versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e
delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione.In particolare dai “memorandum riepilogativi”, recanti i report della Deloitte, inviati dalla
Co.Vi.So.C. alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei
periodi di riferimento luglio – dicembre 2014 ha reiteratamente omesso di effettuare gli
obbligatori adempimenti previsti dalla normativa federale.
All’accertata responsabilità dei legali rappresentanti, consegue la responsabilità diretta
della società e l’applicazione delle sanzioni normativamente previste, di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare accoglie il deferimento e infligge a
Manenti Giampietro e Leonardi Pietro la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e
alla Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.