Concordato preventivo

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Rokko
Forumino Malato
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Iscritto il: 30/12/2011, 23:53

Comunicazione di servizio.
Si informano i sigg. giornalisti che l'accoglimento del concordato preventivo spetta ai creditori.
Il Tribunale non decide, ma si limita, con l'omologazione, a ratificare la decisione assunta dai creditori.
Pertanto, l'eventuale concessione alla Reggina Calcio, non costituirebbe un encomio a Lillo Foti quale debitore più bello dell'anno; bensì um mera ulteriore possibilità di rientrare dal debito gentilmente e generosamente concessa dai creditori procedenti (comunemente definiti "poveri fissa").

Ps: sempre per i giornalisti, la distinzione fra decisione e ratifica si trova anche nei vocabolari tascabili.
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Forumino Malato
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Iscritto il: 24/05/2011, 20:52

Giusto per chiarire le cose intorno alla dibattuta querelle.

Il concordato preventivo con continuità aziendale è una sorta di “amministrazione controllata” non persegue fini liquidatori dell'attività aziendale, ma tende a soddisfare i creditori, in tutto o in parte, mediante la conservazione dell’azienda, utilizzando i risultati economici e le connesse risorse finanziarie generate della prosecuzione dell'attività dell’impresa e di conseguenza gli interessi dei creditori.

L’esigenza di continuità aziendale sembra essere fondamentale quando, anche alternativamente, l’impresa:
- risulti capace di produrre utili (beneficio immediato);
- appaia idonea, in prospettiva, a produrre utili in un tempo relativamente breve, a seguito di una ristrutturazione (beneficio futuro);
- possieda un patrimonio costituito da assets immateriali, la cui valorizzazione risulti connessa solo con l’esercizio dell’attività.

Quest’ultimo non è il caso della società Reggina, la quale ha perso sia il “titolo sportivo”, sia i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.

Inoltre, l’interesse alla conservazione dell’azienda in funzionamento va contemperato con la tutela dei diritti dei creditori che sono destinati ad essere pagati prevalentemente con il flusso finanziario (cash flow) generato dai ricavi dell’attività aziendale; a tal fine, è espressamente richiesto che il piano contenga “un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa”. Ne consegue l’esigenza di approntare in concreto dei conti economici prospettici. il professionista incaricato dovrà attestare che il piano proposto dal debitore è più conveniente rispetto a una liquidazione per i creditori privilegiati speciali, per quelli privilegiati generali, nonché per i chirografari).

Altro aspetto che va tenuto in debita considerazione concerne i tempi di pagamento. Un piano di concordato preventivo in continuità che preveda il pagamento delle obbligazioni in un arco di tempo ampiamente differito (senza garanzie tali da poter quantomeno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili), potrebbe apparire inammissibile, in quanto equivarrebbe a una proposta di “non pagamento”.

In un concordato con continuità aziendale che prevede la soddisfazione dei creditori nel prosieguo dell’esercizio, il debitore potrebbe conservare alcuni “beni”, tra cui quelli necessari per il risanamento dell’impresa, sempre che la continuità aziendale conduca ad un realizzo superiore alla dismissione dei beni stessi. Ne consegue che in sede di concordato con continuità le risorse complessivamente offerte ai creditori (cash flow della gestione, oltre eventuali dismissioni non strategiche) dovrebbero condurre ad un realizzo superiore al valore di liquidazione del patrimonio che il debitore non intende dismettere.

In breve, il concordato con continuità, se da un lato implica la sottrazione ai creditori di alcuni cespiti destinati dal debitore all’esercizio dell’impresa, dall’altro richiede una proposta complessiva superiore al valore di liquidazione; e ciò, al fine della stessa ammissibilità della domanda di concordato, il cui piano, nel contempo, va attestato dal “professionista” mediante il confronto tra questo “plusvalore per continuità” e il risultato che sarebbe ritraibile dalla soluzione liquidatoria alternativa concretamente praticabile.

Infine, tra le agevolazioni previste rientra la “continuità contrattuale generale”, intesa come inefficacia di clausole contrattuali che espressamente prevedano lo scioglimento del contratto come conseguenza della sottoposizione del debitore a una procedura concorsuale. In pratica, si prevede una specifica deroga alle previsioni contrattuali e di legge in merito alla risoluzione dei contratti in corso d’esecuzione, rafforzata dalla previsione di inefficacia di “eventuali patti contrari”, ossia di clausole risolutive ipso iure, applicabile sia ai contratti stipulati con soggetti privati, sia a quelli stipulati con la pubblica amministrazione.

Ad esempio specifico, una società calcistica che abbia depositato la domanda di concordato con continuità e che abbia stipulato con l’amministrazione pubblica locale un contratto finalizzato alla gestione dell’impianto sportivo, sede delle le gare di campionato, in cui risulta inserita una clausola di scioglimento in ipotesi di procedura concorsuale, avrebbe garantita la “continuità contrattuale”. Nel caso della Reggina vedi il contratto che la lega al Sant'Agata.

Naturalmente, il tutto è finalizzato ad evitare la responsabilità penale per bancarotta.
S'a Reggina è na malatia, prima Gallo e poi Saladini sunnu i so merici curanti.
supergreg
Forumino Malato
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Iscritto il: 11/05/2011, 18:22

PER LA TRIESTINA ARRIVA UN ALTRO FALLIMENTO: Sempre più protagonista nelle aule del tribunale che sui campi di gioco per la Triestina è stato decretato un nuovo fallimento, il terzo della sua storia, il secondo in quattro anni. Il Tribunale fallimentare di Trieste ha decretato ieri il fallimento dell'Unione Triestina 2012, attualmente quart'ultima nel girone C in serie D. Il Tribunale ha nominato il giudice Merluzzi delegato alla procedura fallimentare e il commercialista Giuseppe Alessio Vermì, già commissario giudiziale, curatore fallimentare.Disposto l'esercizio provvisorio per consentire al club di concludere il campionato. La richiesta di fallimento era stata avanzata dal pm Maddalena Chergia per INSOLVENZA dopo che INUTILMENTE DA SETTEMBRE SCORSO ERA STATO CONCESSO ALLA PROPRIETA' DI METTERE IN ATTO UN PIANO DI CONCORDATO PER RIENTRARE DAI DEBITI ACCUMULATI IN QUESTE ULTIME STAGIONI.
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